
Software di tracking tra sicurezza e privacy: usa un tracker e ti dirò chi sei
Abbiamo cominciato ad usare in modo significativo i dispositivi digitali con il nostro lavoro per poi estenderli in modo progressivo e irreversibile, ad ogni altro ambito o attività.
La nostra vita è sempre più on-line. La pandemia per ragioni di sicurezza, ha esasperato questo processo e ha imposto a ciascuno di noi un uso massivo della tecnologia senza precedenti, che permarrà anche nei mesi a venire dopo l’emergenza sanitaria.
Software di tracking tra sicurezza e privacy: come usare e cosa implica l’utilizzo di questo dispositivo di tracciamento?
Si tratta di un software che serve ad acquisire una serie di informazioni, utili a stabilire un tracciamento.
Un sistema di tracciamento (o per chi preferisce l’inglese tracking system) è un software che tiene traccia delle preferenze e degli spostamenti fisici o virtuali di una persona fisica, di un automezzo, o addirittura di un prodotto.
È uno strumento a volte finalizzato alla profilazione, ossia quella pratica informatica che è utile a stabilire gruppi in base ai comportamenti digitali che, avvalendosi di dispositivi informatici, vengono posti in essere, in modo da studiare ed apprendere gusti, preferenze e condotte.
Tracker
Il software di tracking può trovarsi all’interno di sistemi organizzativi aziendali, come un bit torrent tracker, che funziona come un elenco telefonico: sia i client che condividono file, sia quelli che li scaricano, contattano inevitabilmente il tracker a intervalli regolari.
Se questi diventano anomali, il tracker potrebbe bannarli, ossia negare l’accesso, che provvede a fornire a ognuno di loro la lista degli altri client connessi che possiedono lo stesso file, permettendo così di connettersi reciprocamente.
Un altro modo di usare il tracker è il tracciamento degli utenti per finalità di marketing oppure per ritrovare la macchina nel parcheggio, oppure ancora per procedere, “seguire” il percorso di automezzi o di prodotti allo scopo di verificare che siano in grado di arrivare a destino.
Il Web condivide i dati con dozzine di terze parti. Molte app mobile raccolgono informazioni come la propria posizione geografica e i registri delle chiamate anche quando non sono in uso. Il monitoraggio prosegue anche nel mondo fisico. I centri commerciali utilizzano lettori automatici di targhe per tracciare il traffico attraverso i loro parcheggi. Condividono quindi tali dati con le forze dell’ordine. Le aziende, gli organizzatori di concerti e le campagne politiche utilizzano beacon, Bluetooth e Wi-Fi per eseguire il monitoraggio passivo delle persone nella loro zona.
I negozi utilizzano il riconoscimento facciale per identificare i clienti, schermare i furti e pubblicare annunci mirati.
Viviamo in un sistema che nasce per creare un monitoraggio
Le motivazioni? Ne esistono almeno due ammissibili. Innanzitutto, poter tutelare gli assets. E dunque assicurare la sicurezza per la tutela di beni fisici, ma anche di organizzazioni complesse.
Le aziende possono beneficiare di una sorta di mirror univoco: l’utente può vedere solo app, usare un mezzo, un dispositivo, un pc, accedere alle pagine Web, o usare annunci pubblicitari e noi stessi riflessi dai social media, sapere che l’automezzo che guidiamo o il prodotto che abbiamo acquistato sarò oggetto di tracciamento.
“Specchio, Specchio delle mie brame che cosa fai in tutto reame?
Il tracking consente di conoscere i nostri consumi digitali, di seguire le nostre “impronte” nel web e sapere così a poco a poco, il nostro colore preferito, a che ora ci svegliamo e la strada che percorreremo per andare in ufficio.
L’altra ragione è dettata dal conoscere quanto più possibile le nostre preferenze per orientare il mercato e la strategia commerciale.

E’ la civiltà della sorveglianza digitale che ha bisogno di regole
Se da un lato in nome della sicurezza dei sistemi informativi o del marketing raccogliamo dati dall’uso dei device, dall’altro non si immagina come l’impatto di questi dispositivi debba avvenire con una visione orientata alla protezione dei dati personali e dell’individuo.
Oramai ciascuno di noi possiede una identità digitale riconosciuta giuridicamente, che deve essere tutelata.
Dunque l’introduzione di software di tracciamento, che in epoca di coronavirus, hanno avuto anche un impatto importante sul tentativo di contenimento della pandemia, deve tuttavia essere bilanciato non solo con il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, talora particolari, come quelli della salute, ma occorre anche adottare un approccio alla progettualità della salvaguardia dei diritti delle persone.
Il principio di accountability by design
L’impiego di dispositivi simili deve avvenire attraverso l’applicazione del principio di accountability by design: un principio che si spiega attraverso una serie di adempimenti. La valutazione d’impatto è quella verifica che occorre fare di ogni software o dispositivo con riguardo alle attività e alle informazioni di una persona fisica che vengono raccolte nell’uso del medesimo.
Incide sulle libertà e diritti del singolo? Lo potrà discriminare? Potrà danneggiarlo in qualche modo?
La valutazione d’impatto, prevista dall’art. 35 del GDPR, si traduce in una analisi completa e profonda della tipologia di tecnologia, delle sue caratteristiche specifiche, messa a confronto con il diritto della persona nella protezione delle proprie informazioni personali.
Il tracking è uno dei dispositivi software che deve essere sottoposto a valutazione d’impatto
Pertanto in ogni circostanza, se sei un’Azienda, un Fornitore di servizi, un gestore di piattaforma web, questo è un profilo da considerare e un obbligo da adempiere, per evitare sanzioni.
Il provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018 indica in modo dettagliato “Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d’impatto“.
Le informative per l’uso di software di tracking non potranno certamente essere le stesse di ogni altra.
Sarà necessaria una revisione e occorrerà comprendere quali implicazioni ci siano nell’adozione di tecnologie di tracciamento, dal punto di vista legale.
Potrebbe rendersi necessaria la nomina del DPO, o Data Protection Officer, colui che supporta il Titolare nelle scelte operative delle misure tecniche e organizzative da mettere in campo per tutelare i diritti alla protezione dei dati personali degli individui che potranno fare uso di un software di tracking.
La privacy è un diritto che ha acquisito un’importanza sempre più elevata fra i diritti fondamentali riconosciuti in capo alla persona fisica. Pertanto nel pieno rispetto delle regole la tecnologia, anche quella che appare più “invasiva” deve trovare una propria collocazione in ogni contesto, senza cedere a scelte rinunciatarie o superficiali.
L’adozione di un dispositivo deve essere finalizzata al rispetto del principio di accountability a conferma di quella reale assunzione di responsabilità nel trattare i dati altrui mediante l’uso di tecnologia digitale, creando un sistema di regole e software, virtuoso e conforme. La sostenibilità dell’impiego di dispositivi, non può essere soddisfatta solo da una visione “software oriented”, ma anche “law compliant”.
Software di tracking tra sicurezza e privacy: usa un tracker e ti dirò chi sei
Tecnologia e Legge costituiscono lo stesso binario. Il viaggio verso l’innovazione parte da qui e si compie insieme.
La strada per raggiungere la meta deve essere costruita da una serie di bit e da regole utili a garantire: tutela, sicurezza e organizzazione.
Avv. Laura Lecchi – Innovation Senior Lawyer
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