
Pandemia e fai da te: i tuoi termoscanner sono a norma?
Misurare la temperatura corporea è risultato il modo più semplice per individuare le persone che potrebbero essere contagiate dal corona virus. Pandemia e fai da te: i tuoi termoscanner sono a norma?
Iniziamo col dire che i termometri tradizionali presentano un grosso handicap:
- Il tempo di misura di almeno 3 minuti per paziente che rende inefficiente la procedura di controllo.
- Il contatto con il paziente – peraltro, non molti si farebbero misurare la temperatura con uno strumento che è stato precedentemente usato su un’altra persona – impone l’uso di un termometro usa e getta.
Per porre rimedio a questo problema e accelerare l’operazione si è iniziato ad utilizzare i termometri ad infrarossi che consentono una misurazione più veloce e senza contatto.
Tuttavia, anche il termometro IR presenta delle difficoltà operative.
Infatti, questo strumento avendo un campo di misura molto piccolo può risultare impreciso se utilizzato a più di un metro di distanza e in un contesto affollato, come sono le aree preposte per i controlli aereoportuali.
Differenza tra termocamere e termometrici a infrarossi
A differenza del termometro ad infrarossi, la termocamera si può collegare ad un monitor esterno o è fornita di un display, sul quale vengono rappresentate graficamente le temperature misurate sull’individuo. Le aziende e luoghi pubblici hanno cominciato a fare largo uso di questo strumento, ma sul punto esistono non pochi problemi di legittimazione all’impiego delle informazioni acquisite, in ragione della raccolta del dato particolare relativo alla “salute”, secondo quanto dispone l’art. 9 Reg. UE 2016/679.
La tecnologia attualmente impiegata per la misurazione della temperatura corporea è costituita da due strumenti:
1) la termocamera fissa ad ampio raggio collocata nei punti d’accesso da monitorare;
2) la termocamera mobile da collocare su un treppiede e dunque suscettibile di spostamento nei luoghi ove si renda necessario l’uso;
3) la termocamera portatile utile ad effettuare rilievi di tipo manuale.
Proprio per via dei diversi metodi di rilievo e dunque di raccolta del dato, ogni tipologia di strumento impone l’adozione di una serie di accorgimenti giuridici.
La tecnologia si compone di due algoritmi di intelligenza artificiale:
1. AI Face Detection algoritmo capace di distinguere un volto umano da altro.
Il codice per rilevare i volti nell’immagine caricata, disegnare un riquadro di delimitazione attorno ai volti rilevati e visualizzare l’immagine finale con i volti rilevati è quello impiegato.
2. AI Body Temperature Compensation in grado di distinguere ed individuare se le sorgenti calde presenti siano umane o di altra natura.

L’algoritmo realizza la rilevazione della temperatura con un’accuratezza inferiore a 0.5°C ma è possibile migliorare ulteriormente l’accuratezza fino a ±0.3°C mediante l’utilizzo di una Black Body, uno strumento che consente una calibrazione costante durante le fasi di misurazione della temperatura corporea.
L’abbinamento con il Face Detection permette la discriminazione di sorgenti calde presenti nella scena.
Le tecnologie di rilievo della temperatura corporea di una persona mediante sistemi informativi che sfruttano l’azione di algoritmi con sensori capaci di individuare la figura umana, raccolgono queste informazioni a distanza, e dunque nel rispetto del c.d. distanziamento sociale imposto dalla diffusione dell’epidemia mortale.
L’art. 4 del GDPR o Regolamento UE n. 2016/679 ha definito profilazione ogni trattamento automatizzato, ossia privo d’intervento umano, di dati personali, impiegati per valutare determinati aspetti personali relativi alla persona fisica qual è per esempio la salute.
I tre fondamenti che costituiscono la profilazione
La profilazione è costituita da tre fondamenti che riguardano il trattamento dei dati che deve:
- essere svolto in forma automatizzata;
- avere per oggetto dati afferenti alla persona fisica;
- proporsi di studiare il comportamento delle persone fisiche.
Per fare questo la raccolta dei dati può avvenire anche senza modalità necessariamente automatizzate (per esempio, il rilievo della temperatura corporea con un termometro analogico od elettronico). Deve inoltre permettere di determinare una decisione totalmente automatizzata fondata sulla profilazione. Supponiamo che la termocamera rilevi una temperatura corporea superiore ai 37,5° riferibile ad un individuo.
Al 1° dato iniziale, gradi centigradi di temperatura corporea, 37,5°, si genererà un 2° dato susseguente, la rilevanza di una condizione di salute alterata e dunque la nuova informazione della sussistenza di una malattia.
In questo momento l’uso delle termocamere per stabilire se un individuo può essere ammesso ad accedere ad un luogo, sia esso un supermercato, un’azienda, o una stazione, deve assicurare la comprensione dapprima della portata del funzionamento della tecnologia, poi delle implicazioni.
In particolare, il Garante con nota del 2 marzo 2020 ha precisato come “I datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.”
Non si può rilevare la temperatura in assenza di specifica richiesta del singolo dipendente o a mezzo di indagini non consentite.
A ciò si aggiunga come debba assumere rilevo anche l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori che, vietando espressamente accertamenti da parte del datore di lavoro sulla infermità per malattia del lavoratore dipendente, renderebbe, in assenza di uno specifico obbligo di legge, illegittima anche dal punto di vista privacy ogni indagine di questo tipo, inclusa la rilevazione della temperatura.
Nel contesto lavorativo, il trattamento dei dati personali può essere necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il datore di lavoro, per esempio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o per il perseguimento di un interesse pubblico o di pubblica sicurezza, come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria.

Le imprese possono ritenersi ora pienamente legittimate a porre in essere misure contenitive che possano comportare anche trattamento di dati relativi allo stato di salute dei propri dipendenti e altri soggetti, inclusa la rilevazione della temperatura corporea. Ovviamente con modalità tali da garantire il rispetto delle suddette regole e principi dettati dalla normativa privacy e in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A questo punto le imprese possono effettuare i rilievi, procedendo a:
- informare tutti i lavoratori e gli altri soggetti al momento dell’ingresso in azienda
- vagliare l’effettiva necessità di raccogliere dati personali per poter garantire misure di protezione adeguate contro il contagio.
Si rende quindi necessario l’adeguamento alle misure adottate di tutto l’apparato documentale in materia di protezione dei dati personali di cui sono in possesso le aziende.
Si dovrà procedere all’impiego di una simile tecnologia senza registrazione del dato acquisito e garantendo la riservatezza del soggetto interessato.
Ma non si esauriscono qui gli obblighi imposti a chiunque intenda ricorrere a questa tecnologia nel combattere il Covid-19.
Infatti è lo stesso GDPR che al C71 ci suggerisce cosa occorre comunicare all’interessato, i cui dati saranno profilati e su cui si attuerà un processo decisionale automatizzato.
In particolare, sarà necessario spiegare in modo specifico i criteri utilizzati per pervenire alla decisione e le modalità concrete con cui il trattamento automatizzato potrebbe influenzare le sorti dell’interessato (per esempio continuare a lavorare o sospendere temporaneamente e sino alla guarigione, per l’eventuale contrazione del virus, le proprie mansioni).
Diciamoci la verità, molti hanno improvvisato, senza adeguare gli strumenti alle norme, ma questo espone a una serie di responsabilità. Cosa succederà? Ai posteri l’ardua sentenza!
Leggi anche:
- Netapp Saas Backup: la soluzione semplice e veloce per proteggere i tuoi dati Microsoft 365
- Software di tracking tra sicurezza e privacy: usa un tracker e ti dirò chi sei
- Authpoint: la soluzione facile, conveniente e completa per proteggere la tua azienda
- Gestione della security aziendale: quali soluzioni possono aiutarti a proteggerla?
- L’uso responsabile delle piattaforme di videoconferenza
- Il cloud ibrido è il futuro della digital transformation
- Convergenza e iperconvergenza, qual è la scelta giusta?
- Convergenza o iperconvergenza? Una risposta giusta c’è
- Smart working (se lo è davvero) come farlo
- Citrix Workspace: lavorare ovunque e da qualsiasi dispositivo
- I benefici e il controllo che solo il private cloud può darti
- Prendi la strada più veloce verso il cloud: l’innovazione non aspetta!